Statuto
Articolo 1
E’ costituita una Associazione di cittadini denominata MELOGRANO.
L’Associazione opera a livello locale ed assume la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).
Articolo 2
L’Associazione è autonoma, indipendente, apartitica, in essa sono associati donne ed uomini che condividono i principi espressi dallo statuto e la volontà di promuovere nella società in generale, ed in particolare nella comunità di Cavaion Veronese, lo sviluppo dei valori etici, sociali e civici che vi sono richiamati. Per questa ragione, l’Associazione, in quanto forma di autorganizzazione democratica dei cittadini esprime attraverso ogni iniziativa la propria autonoma soggettività politica, in rapporto con gli altri soggetti sociali, con le istituzioni elettive, con i cittadini.
Articolo 3
Per il territorio e i cittadini di Cavaion Veronese e della frazione di Sega, l’Associazione :
- promuove iniziative di cittadinanza attiva, informa e sostiene la partecipazione degli abitanti alla vita sociale, politica e amministrativa locale e nazionale;
- si attiva per la tutela e la salvaguardia del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale e paesaggistico locale e ne promuove la valorizzazione;
- favorisce la crescita culturale delle persone attraverso iniziative di diffusione del sapere e del pensiero e tramite ogni forma di espressione artistica;
- persegue la realizzazione di una società ecologicamente compatibile attraverso uno sviluppo sostenibile delle attività umane, dell’utilizzo del territorio e del consumo di risorse;
- diffonde la cultura della legalità e lotta contro ogni forma di prevaricazione, illegalità e abuso di potere;
- organizza servizi rivolti alla comunità locale che rappresentino opportunità di inserimento sociale e di risposta a bisogni che si esprimono nel territorio.
L’Associazione può svolgere ogni attività connessa ai propri scopi istituzionali, e potrà pertanto organizzare, partecipare, coordinare, promuovere, patrocinare e finanziare: studi, ricerche, pubblicazioni, convegni, conferenze, dibattiti, corsi di formazione, petizioni popolari e raccolte di firme anche a scopo referendario, pubbliche riunioni, manifestazioni politiche e campagne elettorali, feste, attività sportive e viaggi ed ogni altra attività deliberata dagli organi dirigenziali, nei limiti consentiti dalla legge.
In occasione di elezioni locali l’Associazione potrà presentare una propria autonoma lista o sostenere candidati in altre liste che condividano gli stessi valori di riferimento.
L’Associazione può stabilire rapporti di collaborazione e scambio con altre associazioni alle quali può anche aderire.
Articolo 4
Possono aderire all’Associazione cittadini che si riconoscono nei principi dello Statuto ed accettano le norme regolamentari nelle loro varie articolazioni.
Ogni associato ha diritto:
- a concorrere alla elaborazione del programma ed a partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- ad approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- ad eleggere gli organi di direzione e di controllo;
- ed essere eletto negli organi di direzione e di controllo;
Ogni associato ha il dovere:
- di osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere domanda espressa alla Segreteria Organizzativa dichiarando di approvarne la finalità e di rispettarne lo statuto. La Segreteria Organizzativa provvede a valutare le domande di ammissione entro un tempo ragionevole.
Articolo 5
Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento comunicare la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti: tale efficacia ha validità dal momento in cui la Segreteria Organizzativa riceve la notizia della volontà di recesso, e non matura il diritto di restituzione della quota associativa eventualmente pagata.
Oltre al recesso volontario, la qualità di associato si perde per:
- mancato pagamento della quota di adesione annuale;
- non avere ottemperato alle disposizioni dello statuto e di ogni altra norma regolamentare interna;
- avere attuato comportamenti o attività in contrasto con i principi statutari e con le finalità dell’Associazione, o avere mantenuto comportamenti direttamente o indirettamente dannosi per l’immagine dell’Associazione.
Le espulsioni sono decise dalla Segreteria organizzativa a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Articolo 6
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’assemblea dei soci;
- la segreteria organizzativa;
- il presidente;
- il tesoriere;
- il segretario;
Articolo 7
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli aderenti. L’assemblea delibera validamente con il voto singolo di ciascun associato. E’ ammesso il voto per delega.
L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo e l’approvazione di quello preventivo. Inoltre, può essere convocata dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti o da un terzo dei componenti della Segreteria Organizzativa.
L’assemblea delibera validamente in prima convocazione a maggioranza semplice con la presenza di almeno il 51% degli aventi diritto al voto, e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad esclusione delle modifiche allo statuto e dello scioglimento anticipato dell’Associazione che richiedono il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
La convocazione dell’assemblea viene comunicata agli aventi diritto al voto mediante lettera, fax, posta elettronica o telefono almeno sette giorni prima della data fissata.
L’Assemblea provvede:
- a stabilire gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- a deliberare le modifiche al presente statuto;
- all’elezione del Presidente;
- all’elezione dei membri della Segreteria Organizzativa;
- all’approvazione degli atti di bilancio;
- a deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’assemblea è presieduta dal presidente della Associazione. Il Segretario provvederà alla verbalizzazione della riunione ed alla eventuale illustrazione delle delibere messe in discussione. Le delibere assunte dall’assemblea vengono portate a conoscenza degli associati mediante stampa, lettera, fax o posta elettronica e sono obbligatorie per tutti gli associati anche se dissenzienti.
Articolo 8
La Segreteria Organizzativa è costituita da un numero di 9 membri. E’ composta da:
- Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Consiglieri nel numero di 6;
I membri della Segreteria Organizzativa sono eletti dall’Assemblea dei soci, restano in carica per due anni e sono rieleggibili. Ogni socio con diritto di voto può votare tre nominativi e vengono eletti coloro che hanno riportato più voti. In caso di decadenza e/o dimissioni dalla Segreteria, di decesso o quando si verifichino altri casi, subentra il primo dei non eletti.
La Segreteria Organizzativa che si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano presente.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno metà dei componenti e sono sempre aperte alla partecipazione di tutti i soci. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di voto pari il voto del Presidente prevale.
La segreteria organizzativa è investita di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi dell’Associazione, nel rispetto delle linee fissate dall’Assemblea dei soci. In particolare la Segreteria:
- provvede alla concreta organizzazione delle iniziative messe in atto dalla Associazione;
- provvede all’amministrazione dell’Associazione e ad ogni altro atto necessario per il conseguimento degli scopi sociali;
- stabilisce l’importo delle quote associative;
- esamina i rendiconti da sottoporre all’Assemblea:
- fissa gli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea:
- delibera sull’accettazione di nuovi soci;
- delibera sui rapporti con altre associazioni;
- redige i bilanci preventivi e consuntivi;
- delibera sulla costituzione di gruppi di studio e di lavoro;
- redige i regolamenti interni; può assumere delibere mozioni ed esprimere pareri e proposte, dandone eventualmente comunicazione interna.
- all’elezione del Segretario;
- all’elezione del Tesoriere;
Articolo 9
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Viene eletto dalla Assemblea subito dopo l’elezione della Segreteria, tra i membri della stessa. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio. Il Presidente dura in carica due anni. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.
Il Presidente della Segreteria Organizzativa su delibera dell’organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.
E’ compito del Presidente:
- convocare e presiedere l’Assemblea;
- convocare e presiedere le riunioni della Segreteria Organizzativa;
- firmare tutti gli atti relativi all’attività dell’Associazione.
Articolo 10
Il Tesoriere viene eletto dalla Segreteria Esecutiva nell’ambito della stessa: dura in carica due anni e può essere sollevato dall’incarico con delibera della Segreteria stessa.
I compiti del Tesoriere sono:
- curare la riscossione delle quote associative;
- curare la riscossione dei contributi privati o pubblici;
- provvedere alle spese deliberate dalla Segreteria Organizzativa;
- aggiornare i libri contabili dell’associazione;
- assicurare il corretto funzionamento fiscale;
- firmare gli atti contabili;
Articolo 11
Il Segretario viene eletto dalla Segreteria Esecutiva nell’ambito della stessa: dura in carica due anni e può essere sollevato dall’incarico con delibera della Segreteria stessa.
I compiti del Segretario sono:
- tenere aggiornati i registri e i verbali dell’assemblea dei soci e della Segreteria Esecutiva;
- collaborare con gli organi dirigenziali per garantire il corretto svolgimento delle assemblee e delle riunioni, vigilando sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti interni.
Articolo 12
L’attività finanziaria dell’Associazione si esplica per esercizio solare da gennaio a dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno la Segreteria Organizzativa è convocata per la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. I bilanci approvati dall’Assemblea devono restare depositati presso la sede dell’Associazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla loro approvazione.
Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. deve informare circa la situazione economico finanziaria dell’Associazione.
Articolo 13
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate;
- versamenti effettuati dai fondatori e da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
- quote d’iscrizione;
- contributi e donazioni effettuati da tutti coloro che sostengono le finalità dell’Associazione;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
I versamenti effettuati come sopra determinato sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione può essere richiesta la restituzione di quanto versato, né la quota o contributo associativo è trasmissibile a terzi a qualsiasi titolo, e neppure è soggetto a rivalutazione.
All’Associazione è vietato distribuire. anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 14
L’Associazione può essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea adottata con voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti gli aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento per qualunque causa l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 15
Il presente Statuto non potrà essere modificato se non in seguito a delibera presa dall’Assemblea, convocata in sede straordinaria con la maggioranza di tutti gli aventi diritto di voto.
Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito, eventuali rimborsi di spese sostenute devono essere deliberate dalla Segreteria Organizzativa. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, quando possibile, si applicano le disposizioni previste in materia dal Codice Civile.
Articolo 16 Norma transitoria
All’atto di costituzione della presente Associazione, i soci fondatori di cui all’allegato Atto Costitutivo, provvedono alla elezione della Segreteria Organizzativa, del Presidente e di ogni altra carica elettiva che rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2007.



